Giu Il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento dai reati di truffa o di appropriazione indebita
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 12 aprile 2023 N. 15642
Massima
Il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento dai reati di truffa o di appropriazione indebita va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto, non potendosi riscontrare un effettivo trasferimento del possesso della cosa allorquando il soggetto passivo si sia privato materialmente dal bene senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (Sez. 5, n. 32687 del 30/01/2018, Rodriguez Perez, Rv. 273498 - 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113 - 02).

Questa Corte ha affermato, in particolare, la sussistenza del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento quando il soggetto agente, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491-01; Sez. 2, n. 731 del 05/11/2021, dep. 2022, Riviera, non massimata).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 12 aprile 2023 N. 15642

1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata).

2. Ciò premesso occorre rilevare come la Corte territoriale abbia fornito una motivazione articolata, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina impropria.

2.1. I giudici di appello hanno ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato costituiscano "una vera e propria sottrazione cd. invito domino, avendo l'A.A. conseguito la materiale disponibilità delle brioches manifestando alla persona offesa il suo mendace intento di acquistarle" (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha, in particolare, sottolineato come la prima frazione della condotta realizzata dal ricorrente sia rappresentata dalla privazione dell'altrui possesso avvalendosi di un mezzo fraudolento, condotta cui non conseguiva un'autonoma relazione di fatto tra l'imputato e le brioches che erano, di fatto, rimaste nella disponibilità della B.B. in attesa del pagamento.

Secondo i giudici di merito solo l'ulteriore comportamento dell'A.A. -il quale si determinava ad uscire dall'esercizio commerciale senza pagare la merce per poi allontanarsi alla guida della sua macchina nonostante il tentativo della persona offesa di impedirne la fuga- comportava l'effettivo impossessamento delle brioches in precedenza sottratte con mezzo fraudolento "in quanto la persona offesa non acconsentì certo all'impossessamento dei beni da parte dell'imputato, dandosi al contrario al suo inseguimento, circostanza questa che determinò, a causa della reazione violenta del prevenuto, la progressione criminosa dal delitto di furto in quello di rapina impropria" (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

2.2. La Corte territoriale ha fatto buon uso del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento dai reati di truffa o di appropriazione indebita va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto, non potendosi riscontrare un effettivo trasferimento del possesso della cosa allorquando il soggetto passivo si sia privato materialmente dal bene senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (Sez. 5, n. 32687 del 30/01/2018, Rodriguez Perez, Rv. 273498 - 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113 - 02).

Questa Corte ha affermato, in particolare, la sussistenza del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento quando il soggetto agente, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491-01; Sez. 2, n. 731 del 05/11/2021, dep. 2022, Riviera, non massimata).

Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale. Lo spossessamento dei beni subito dalla B.B., non è stato, infatti, il risultato di un "consenso carpito", cioè di un atto di disposizione patrimoniale liberamente assunto, sia pure sulla base di una rappresentazione della realtà falsata nei suoi elementi fattuali, quanto, piuttosto, la conseguenza della coercizione della sua volontà, determinata dall'attività fraudolenta dell'imputato, essendo stata indotta, la persona offesa, a cedere la disponibilità materiale della merce in suo possesso in attesa del pagamento del prezzo, sicchè il successivo uso di violenza per assicurarsi il possesso delle brioches integra correttamente il delitto di rapina impropria (Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, Zizzo, Rv. 273881; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640; Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 269537).

Corretta risulta la qualificazione del fatto adottata con il provvedimento impugnato. Si osserva, infatti, che nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei giudici di appello, tra l'atto dispositivo della persona offesa e il risultato dell'impossessamento, si è inserita l'azione dell'imputato, unilaterale, consistita nel prendere la busta contenente le brioches, per poi allontanarsi dal locale senza pagarne il prezzo concordato, così compiendo un'azione decisiva ed usurpando in modo unilaterale il dominio sulla res.

3. Le ulteriori doglianze con le quali il ricorrente lamenta la carenza dell'elemento soggettivo dei reati di rapina e lesioni dolose sono aspecifiche e proposte per motivi non consentiti dalla legge in quanto articolate esclusivamente in fatto.

3.1. Il ricorrente lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

La difesa non considera che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

3.2. La Corte di merito, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto che la condotta dell'A.A. era fondata sulla volontà dell'imputato di porre in essere una condotta violenta al fine di assicurarsi il possesso delle brioches indebitamente sottratte alla persona offesa con conseguente perfezionamento dell'elemento soggettivo dei reati di rapina impropria e lesioni personali.

I giudici di appello hanno, con motivazione sostenibile in punto di logica, ritenuto inattendibile la versione proposta dall'A.A. (il quale ha riferito di non essersi accorto della presenza della B.B.) in quanto del tutto incompatibile con le credibili dichiarazioni della persona offesa la quale ha specificato che l'imputato si è determinato a partire nonostante il suo tentativo di fermarlo aggrappandosi allo sportello del lato guidatore dell'autovettura, ricostruzione che ha, peraltro, trovato piena conferma in quanto "percepito dagli agenti di polizia presenti in loco" (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2023