Giu l'interesse del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 20 aprile 2023 N. 16820
Massima
Si ravvisa l'interesse del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica. Il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. Fermo restando che anche nei casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena il Tribunale di sorveglianza ha il potere di optare, in luogo del differimento, per la detenzione domiciliare, perché il menzionato art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. tale potere gli ha attribuito, non è dubbio che debba fare uso della discrezionalità valutativa dando adeguata motivazione delle ragioni della decisione meno favorevole adottata e che per tale profilo il provvedimento sia utilmente impugnabile anche dall'interessato che miri ad ottenere il più favorevole risultato del differimento dell'esecuzione, senza che possa dirsi che l'interesse alla pronuncia più favorevole perda di attualità e concretezza in conseguenza dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 20 aprile 2023 N. 16820

1. In primo luogo, diversamente da quanto prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, va ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'interesse della A.A. a ricorrere, tenuto conto del fatto sopravvenuto, costituito dalla nascita del figlio secondogenito B.B., avvenuta in data 29 aprile 2022, solo qualche giorno prima, quindi, della proposta di revoca della detenzione domiciliare formulato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona.

Il Tribunale di sorveglianza ha, del resto, preso atto che la richiedente avrebbe avuto titolo al rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, secondo il disposto dell'art. 146, comma 1, n. 1), c.p..

1.1. Sul tema in discussione, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa ravvisando l'interesse del condannato "ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma 1, n. 2 c.p., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma Iter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica" (Sez. 1, n. 15848 del 21/2/2020, Pietrini, Rv. 279126).

E ha precisato che "il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 dell'1/4/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225).

1.2. Fermo restando che anche nei casi - come quello di specie - di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena il Tribunale di sorveglianza ha il potere di optare, in luogo del differimento, per la detenzione domiciliare, perchè il menzionato art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. tale potere gli ha attribuito, non è dubbio che debba fare uso della discrezionalità valutativa dando adeguata motivazione delle ragioni della decisione meno favorevole adottata; e che per tale profilo il provvedimento sia utilmente impugnabile anche dall'interessato che miri ad ottenere il più favorevole risultato del differimento dell'esecuzione, senza che possa dirsi che l'interesse alla pronuncia più favorevole perda di attualità e concretezza in conseguenza dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare (in termini, tra le più recenti, Sez. 1, n. 451 del 21/12/2021, dep. 2022, Pennisi, Rv. 282484).

2. Ciò posto, si rileva che il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiamata proposta di revoca per la scarsa rilevanza delle violazioni contestate alla condannata, ridimensionate e giustificate dallo stesso USSM di Ancona nella relazione del 7 giugno 2022, da un lato, proprio in ragione della nascita del secondogenito B.B., ha riconosciuto, comunque, il diritto della madre al differimento obbligatorio dell'espiazione della pena, ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 2), c.p. ("se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno"), dall'altro, ha ritenuto opportuna la prosecuzione della detenzione domiciliare, affermando come essa "possa rivelarsi un'importante strumento riabilitativo per la giovane adulta".

Tale motivazione, oltre ad essere assertiva, si appalesa inadeguata sotto il profilo del giudizio di pericolosità sociale della condannata e della sua prevalenza sulla tutela della maternità, poichè non illustra le specifiche ragioni per le quali, nonostante la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 146, comma 1, n. 2), c.p., il differimento dell'esecuzione della pena, oggetto della richiesta, non potesse essere accordato.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale per i Minorenni delle Marche (Ancona), in funzione di Tribunale della sorveglianza, per nuovo giudizio circa la misura da adottarsi in ragione della accertata condizione di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

Segue formula di oscuramento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza per minorenni di Ancona.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2023