Giu Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 15 giugno 2023 N. 25824
Massima
Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. Sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). Il D.Lgs. n. 8 del 2016 cit., art. 1, comma 2, ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (art. 1 comma 1). Il comma 2 della disposizione, peraltro, ha cura di delimitare espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo.

Ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi del D.Lgs. n. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701).

Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 15 giugno 2023 N. 25824

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del restante motivo.

Va premesso che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. Sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). Il D.Lgs. n. 8 del 2016 cit., art. 1, comma 2, ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (art. 1 comma 1). Il comma 2 della disposizione, peraltro, ha cura di delimitare espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo.

Ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi del D.Lgs. n. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701).

Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401).

Tale impostazione merita di essere confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 5, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

In tal senso il ‘nuovò reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione.

2. Posti tali principi nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che sì può ritenere pacificamente provato il carattere definitivo dell'accertamento dell'illecito amministrativo senza che tuttavia ne sia stata fornita la prova.

In conclusione la sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2023