Nor Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis c.p. e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
legge 4 marzo 2024, n. 25

   

LEGGE 4 marzo 2024, n. 25 

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale  e  altre
disposizioni per la tutela della sicurezza del personale  scolastico.
(24G00043) 

(GU n.63 del 15-3-2024)

 

 Vigente al: 30-3-2024  

 

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Osservatorio nazionale sulla sicurezza 
                      del personale scolastico 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con  il  medesimo
decreto sono determinate la composizione e la durata  in  carica  dei
componenti dell'Osservatorio, che e' costituito  nel  rispetto  della
parita' di genere,  prevedendo  la  presenza  di  rappresentanti  dei
Ministeri  dell'interno,  della  giustizia  e  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni  sindacali  di
categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a
livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  Lo  stesso  decreto
stabilisce le modalita' con le  quali  l'Osservatorio  riferisce,  di
regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attivita'  svolta  e
sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non  da'
diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso di  spese,
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 
  2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di
cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa  in
danno  del   personale   scolastico,   ricevute   dalle   istituzioni
scolastiche  o  dagli  uffici  scolastici  regionali  deputati   alla
raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo  6,  paragrafo
2, del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016; 
    b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di
cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio
di atti di violenza o minaccia in  danno  del  personale  scolastico,
ricevute dalle istituzioni  scolastiche  o  dagli  uffici  scolastici
regionali deputati  alla  raccolta  e  all'esame  delle  stesse,  nel
rispetto della disciplina sul  trattamento  dei  dati  personali,  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; 
    c) promuovere studi e analisi per  la  formulazione  di  proposte
volte a migliorare la legislazione vigente  e  promuovere  iniziative
per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e
le famiglie; 
    d)  promuovere  buone  pratiche  per  sostenere  i  processi   di
apprendimento, ridurre  e  prevenire  i  fenomeni  della  dispersione
scolastica, del bullismo,  della  violenza,  del  disagio  giovanile,
delle difficolta' specifiche nell'apprendimento e delle problematiche
comportamentali; 
    e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure
di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81; 
    f) promuovere la diffusione delle  buone  prassi  in  materia  di
sicurezza del personale scolastico; 
    g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito  l'adozione
di linee  guida  volte  alla  promozione  e  alla  diffusione,  nelle
istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate  a  individuare,
prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione  al  personale
scolastico; 
    h) promuovere lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione  per  il
personale scolastico, finalizzati alla prevenzione  e  alla  gestione
delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita'  della
comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche  al  fine  di
valorizzare l'alleanza scuola-famiglia  nel  rispetto  del  principio
della partecipazione collaborativa; 
    i) incentivare iniziative a favore degli studenti  e  finalizzate
alla prevenzione  e  al  contrasto  del  disagio  giovanile,  ponendo
particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi
di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle  precedenti
lettere. 
  3. L'Osservatorio acquisisce i dati  relativi  all'entita'  e  alla
frequenza dei casi di  violenza  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
ripartiti al  livello  almeno  regionale,  anche  con  riguardo  alle
situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro. 
  4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle  Camere,
entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente. 
                               Art. 2 
 
                    Promozione dell'informazione 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative  di
informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto  del
lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a
legislazione  vigente   per   la   realizzazione   di   progetti   di
comunicazione istituzionale. 
                               Art. 3 
 
Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei
                 confronti del personale scolastico 
 
  1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e  prevenzione
contro la violenza nei confronti del personale scolastico»,  volta  a
sensibilizzare la popolazione promuovendo una  cultura  che  condanni
ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di
cui al primo periodo e' celebrata il 15 dicembre di ogni anno. 
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
                               Art. 4 
 
             Modifica all'articolo 61 del codice penale 
 
  1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies)  e'
aggiunto il seguente: 
    «11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi  con  violenza  o
minaccia, in danno di un dirigente scolastico  o  di  un  membro  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  o  ausiliario
della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni». 
                               Art. 5 
 
            Modifiche all'articolo 336 del codice penale 
 
  1. All'articolo 336 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto  e'  commesso
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale  o  dal  tutore
dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro
del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   o
ausiliario della scuola»; 
    b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «persone  anzidette»   sono
sostituite dalle seguenti: «persone di cui  al  primo  e  al  secondo
comma». 
                               Art. 6 
 
           Modifica all'articolo 341-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal
genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale  o  dal  tutore
dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro
del personale docente, educativo o amministrativo della scuola». 
                               Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 marzo 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio