Nor Processo penale: Pubblicato in G.U. il c.d. Correttivo Cartabia
   

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n. 31 

Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari. (24G00052) 

(GU n.67 del 20-3-2024)

 

 Vigente al: 4-4-2024  

 

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 27  settembre  2021,  n.  134,  recante  «Delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale nonche'  in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari»; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962,  n.  283,  recante  «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023; 
  Acquisito, per  quanto  riguarda  le  disposizioni  in  materia  di
giustizia riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
281 del 1997; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione, dell'istruzione e  del  merito,  dell'universita'  e
della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro  e
delle politiche sociali, dell'interno e della difesa; 
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  582,  secondo  comma,  le  parole:  «61,  numero
11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite  le
seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»; 
    b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole:
«dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche'  dal  secondo
comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica  fede,
ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),». 
                               Art. 2 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono
inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»; 
    b) all'articolo 129-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge  27  settembre
2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10  ottobre  2022,  n.
150»; 
      2) al comma 2, le parole «attuativo della  legge  27  settembre
2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10  ottobre  2022,  n.
150»; 
      3) al comma 3, le parole «attuativo della  legge  27  settembre
2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10  ottobre  2022,  n.
150»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nel caso di  reati  perseguibili  a  querela  soggetta  a
remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre  con
ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore  a
centottanta  giorni,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento   del
programma  di  giustizia  riparativa.  Durante  la  sospensione   del
processo il giudice, con le modalita' stabilite per il  dibattimento,
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»; 
      5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  4  si  applicano,
altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico
ministero ha disposto la notifica  dell'avviso  di  cui  all'articolo
415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento
provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il  pubblico
ministero. 
        4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il  processo
e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i  termini  di
cui all'articolo 344-bis. Durante  lo  stesso  tempo,  i  termini  di
durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303  sono
sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma  dell'articolo
310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»; 
    c) all'articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le  parole:
«e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della  data
suddetta» sono inserite le seguenti: «,  salvo  i  casi  di  urgenza,
ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle
facolta' di cui al comma 7»; 
    d) all'articolo 154, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Quando  e'  necessario  per  evitare  la  scadenza  del
termine di prescrizione  del  reato  o  il  decorso  del  termine  di
improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e'  in  corso  di
applicazione  una  misura  cautelare,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
disporre che, nei  casi  indicati  al  comma  1,  primo  periodo,  la
notificazione  alla  persona   offesa   dell'avviso   di   fissazione
dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi  degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e  601  sia  eseguita  dalla  polizia
giudiziaria.»; 
    e) all'articolo 157-ter: 
      1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  effettuata»  e,  al  secondo
periodo, dopo le parole: «dichiarato  o  eletto,»  sono  inserite  le
seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «sia  necessario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' necessario»,  le  parole:  «sia  in  corso»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' in corso» e le parole: «sia  ritenuto»
sono sostituite dalle seguenti: «e' ritenuto»; 
    f)  all'articolo  296,  al  comma  2,  la  parola:  «provano»  e'
sostituita dalla seguente: «dimostrano»; 
    g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
      «b-bis) nella fase  del  giudizio,  durante  il  tempo  in  cui
l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per
taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);»; 
    h) all'articolo 324, al  comma  2,  le  parole:  «o  non  si  sia
proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse; 
    i) all'articolo 408, comma 3, al secondo periodo le  parole:  «La
persona sottoposta alle indagini e la persona  offesa  sono  altresi'
informate» sono sostituite dalle  seguenti:  «La  persona  offesa  e'
altresi' informata»; 
    l) all'articolo 412: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il procuratore generale presso la corte di  appello  puo'
disporre,  con  decreto   motivato,   l'avocazione   delle   indagini
preliminari se il pubblico ministero  non  ha  disposto  la  notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non  ha
esercitato l'azione  penale  o  richiesto  l'archiviazione,  entro  i
termini previsti dall'articolo  407-bis,  comma  2.  Se  il  pubblico
ministero ha formulato richiesta  di  differimento  del  deposito  ai
sensi  dell'articolo  415-ter,  comma  2,  l'avocazione  puo'  essere
disposta solo se la richiesta e' stata rigettata.  L'avocazione  puo'
essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero  non
ha  assunto  le  determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione
penale entro il termine fissato dal giudice  ai  sensi  dell'articolo
415-ter,  comma  4,  ovvero  dal  procuratore   generale   ai   sensi
dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.»; 
      2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni  previste  dagli
articoli 409, comma 3, e 415-bis,  comma  5-quater»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «della  comunicazione  prevista  dall'articolo  409,
comma 3»; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis.  Il   procuratore   generale   svolge   le   indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste  entro  novanta
giorni  dal  decreto  di  avocazione.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2,
3 e 4.»; 
    m) all'articolo 415-bis, al comma 1,  le  parole:  «Salvo  quanto
previsto dai commi  5-bis  e  5-ter,  prima»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Prima» e i commi 5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies sono abrogati; 
    n) l'articolo 415-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 415-ter (Scadenza  dei  termini  per  l'assunzione  delle
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.  Diritti  e
facolta' dell'indagato e della persona offesa).  -  1.  Salvo  quanto
previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di  cui  all'articolo
407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione
penale o richiesto l'archiviazione e non ha gia' disposto la notifica
dell'avviso  della  conclusione  delle   indagini   preliminari,   la
documentazione relativa alle  indagini  espletate  e'  depositata  in
segreteria. Alla persona sottoposta  alle  indagini  e  alla  persona
offesa  che,  nella  notizia  di  reato  o   successivamente,   abbia
dichiarato  di  volere  essere  informata  della  conclusione   delle
indagini e' immediatamente notificato avviso  dell'avvenuto  deposito
della documentazione e  della  facolta'  di  esaminarla  ed  estrarne
copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui
al comma 4. Copia dell'avviso e' comunicata al  procuratore  generale
presso la corte di appello. 
      2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei  termini  di
cui all'articolo 407-bis, comma 2, puo' presentare al giudice per  le
indagini preliminari richiesta motivata di differimento del  deposito
della documentazione relativa alle indagini espletate: 
        a) quando e'  stata  richiesta  l'applicazione  della  misura
della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e  il
giudice non  ha  ancora  provveduto  o  quando,  fuori  dai  casi  di
latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita; 
        b)  quando  la  conoscenza   degli   atti   d'indagine   puo'
concretamente mettere in pericolo la  vita  o  l'incolumita'  di  una
persona o la sicurezza  dello  Stato  ovvero,  nei  procedimenti  per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2,  arrecare  un
concreto pregiudizio, non evitabile  attraverso  la  separazione  dei
procedimenti o in altro  modo,  per  atti  o  attivita'  di  indagine
specificamente individuati, rispetto ai quali  non  siano  scaduti  i
termini di indagine e che siano diretti all'accertamento  dei  fatti,
all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro  di
denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca; 
        c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e
b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12  o
collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i  quali  non  sia
ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2. 
      3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico
ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le  indagini
preliminari autorizza con decreto motivato  il  differimento  per  il
tempo  strettamente  necessario   e,   comunque,   per   un   periodo
complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore  a  un
anno. 
      4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma
2, se il pubblico ministero non ha esercitato  l'azione  penale,  ne'
richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini  e  la
persona  offesa  possono  chiedere  al  giudice   per   le   indagini
preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non
siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere  le
determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione  penale.   Sulla
richiesta il giudice, sentito il  pubblico  ministero,  provvede  nei
venti giorni  successivi.  L'istanza  e'  comunicata  al  procuratore
generale presso la corte di appello. Quando  non  ha  autorizzato  il
differimento ai sensi  del  comma  2  o  non  ricorrono  le  esigenze
indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico  ministero
di assumere  le  determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione
penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini
dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di
conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis,  nel  computo
del termine assegnato dal  giudice  non  si  tiene  conto  del  tempo
intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei  termini  di
cui ai commi 3 e  4  dell'articolo  415-bis.  Copia  del  decreto  e'
comunicata al procuratore generale  presso  la  corte  di  appello  e
notificata alla persona che ha formulato la richiesta. 
      5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma
2, se il pubblico ministero  non  ha  esercitato  l'azione  penale  o
richiesto l'archiviazione, il procuratore generale  presso  la  corte
d'appello, se  non  dispone  l'avocazione  delle  indagini  ai  sensi
dell'articolo 412, comma 1, puo' ordinare, con decreto  motivato,  al
procuratore della Repubblica di assumere le  determinazioni  inerenti
all'esercizio dell'azione penale entro un  termine  non  superiore  a
venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si  applica
quando: 
        a)  il  pubblico  ministero   ha   formulato   richiesta   di
differimento del deposito ai sensi del comma 2 e  la  stessa  non  e'
stata rigettata; 
        b) e' stata gia' presentata l'istanza di cui al comma 4.»; 
    o) all'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), al numero 1), la
parola: «settembre» e' sostituita  dalla  seguente:  «ottobre»  e  al
numero 2),  la  parola:  «febbraio»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«marzo»; 
    p) all'articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi
dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»; 
    q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dai  seguenti:  «La  citazione  contiene,   inoltre,   l'avvertimento
all'imputato che  non  comparendo  sara'  giudicato  in  assenza.  La
citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in  modo  certo,
se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se
manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»; 
    r) all'articolo 456, al  comma  2,  dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto il seguente:  «Il  decreto  contiene  altresi',  a  pena  di
nullita',  l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo   sara'
giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato  che  ha  facolta'  di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 
    s) all'articolo 459, comma  1-ter,  al  primo  periodo,  dopo  le
parole:  «1981,  n.  689,»  e'  inserita  la  seguente:  «anche»   e,
all'ultimo  periodo,  le  parole:  «ed  emette  decreto  di  giudizio
immediato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e,  se  non  e'  stata
proposta, congiuntamente o successivamente,  tempestiva  opposizione,
dichiara esecutivo il decreto»; 
    t) all'articolo 510, il comma 3-bis e' abrogato; 
    u) all'articolo 545-bis, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:
«1.  Il  giudice,  se  ritiene  che  ne  ricorrano   i   presupposti,
sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive  di  cui
all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando  non  e'
possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura
del dispositivo, sentite le  parti,  acquisito,  ove  necessario,  il
consenso dell'imputato, integra  il  dispositivo  indicando  la  pena
sostitutiva con gli  obblighi  e  le  prescrizioni  corrispondenti  e
provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli
ulteriori accertamenti  indicati  al  comma  2,  fissa  una  apposita
udienza non oltre sessanta giorni, dandone  contestuale  avviso  alle
parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente;  in  tal
caso il processo e' sospeso.»  e,  al  comma  3,  le  parole:  «;  si
applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981  n.  689»
sono soppresse; 
    v) all'articolo 554-ter, al  comma  1,  terzo  periodo,  dopo  le
parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e
4,»; 
    z) all'articolo 598-bis: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  597,
l'imputato,  fino  a  quindici  giorni  prima   dell'udienza,   puo',
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi  nuovi  e
nelle  memorie  di  cui  al  comma  1,  esprimere  il  consenso  alla
sostituzione della pena detentiva con taluna delle  pene  sostitutive
di cui all'articolo 53 della legge  24  novembre  1981,  n.  689.  La
corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena
detentiva.  Quando,  pur  essendo  acquisito  il  consenso,  non   e'
possibile  decidere  immediatamente,  la  corte  fissa  una  apposita
udienza non oltre  sessanta  giorni,  dandone  avviso  alle  parti  e
all'ufficio di esecuzione penale esterna  competente  e  provvede  ad
acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo
545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso.  Salvo  che  la
corte   disponga   altrimenti,   l'udienza   si   svolge   senza   la
partecipazione delle parti.»; 
      2) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«In  caso  di  appello  del  pubblico  ministero,  la  richiesta   di
partecipare all'udienza e' formulata dal procuratore generale.»; 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2,  3
e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis puo'  essere
espresso sino alla data dell'udienza. Si  applicano  le  disposizioni
del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 
        4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione,
e' applicata una pena detentiva non  superiore  a  quattro  anni,  la
corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena
detentiva. Se e' necessario acquisire il consenso  dell'imputato,  la
corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1,  quarto  periodo,
assegna all'imputato il termine perentorio  di  quindici  giorni  per
esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza
la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo  e'  sospeso.
Se  il  consenso  e'  acquisito,  all'udienza  la  corte  integra  il
dispositivo  altrimenti  lo  conferma.  In  ogni  caso,  provvede  al
deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo.  Quando,  pur  essendo
acquisito il consenso, non e' possibile decidere  immediatamente,  si
applicano le disposizioni di cui  al  comma  1-bis,  terzo  e  quarto
periodo. I termini per il deposito della  motivazione  decorrono,  ad
ogni effetto di legge, dal deposito  del  dispositivo,  confermato  o
integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e  4,
si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo  545-bis,  in   quanto
applicabili.»; 
    aa) all'articolo 599-bis, al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le
parole: «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o  la
sostituzione della pena detentiva con una delle pene  sostitutive  di
cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e  dopo  il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di  sostituzione
della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo  53
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato e' espresso, a
pena  di  decadenza,   nel   termine   di   quindici   giorni   prima
dell'udienza.»; 
    bb) all'articolo 601: 
      1) al comma 3, primo periodo,  dopo  le  parole:  «lettere  a),
d-bis),  f),  g)»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza»; 
      2) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.»; 
      3) al comma 6, dopo le parole: «in modo certo» sono inserite le
seguenti: «, se non  contiene  l'avvertimento  all'imputato  che  non
comparendo sara' giudicato in assenza»; 
    cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole:  «programmi  di
giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se
il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni
dalla conoscenza  della  sentenza  puo'  chiedere,  in  presenza  dei
relativi  presupposti,  la  restituzione  nel  termine  per  proporre
impugnazione o la rescissione del giudicato»; 
    dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole: «e  all'applicazione
della riduzione della pena prevista dall'articolo 442,  comma  2-bis»
sono soppresse e dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:
«3-bis.  Il  giudice  dell'esecuzione  e',  altresi',  competente   a
decidere  in  ordine  all'applicazione  della  riduzione  della  pena
prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso,  il  giudice
procede  d'ufficio  prima  della   trasmissione   dell'estratto   del
provvedimento divenuto irrevocabile.». 
                               Art. 3 
 
        Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento 
            e transitorie del codice di procedura penale 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  63-bis,  comma  1,  le  parole:  «alla  persona
sottoposta  alle  indagini  o»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:
«all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di  fissazione
dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi
degli articoli 450, comma 2, 456, 552  e  601,  nonche'  del  decreto
penale di condanna»; 
    b) all'articolo 127: 
      1) al comma 1: 
        1.1 all'alinea, la parola: «settimana»  e'  sostituita  dalla
seguente: «mese»; 
        1.2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) procedimenti nei quali il  pubblico  ministero  non  ha
esercitato l'azione  penale  o  richiesto  l'archiviazione,  entro  i
termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2,  del  codice,  salvo
che il pubblico ministero abbia formulato richiesta  di  differimento
ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in  tale  ultima
ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco  solo  in  caso  di
rigetto della richiesta;»; 
        1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 415-ter,
comma 3, primo e secondo periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»; 
        1.4 la lettera c) e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' abrogato. 
                               Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 
 
  1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n.
283, le parole: «della sola ammenda,  ovvero  la  pena  dell'ammenda,
alternativa   o   congiunta»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dell'ammenda, anche se alternativa». 
                               Art. 5 
 
            Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 
 
  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  58,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
      «Le  pene  sostitutive  della  semiliberta',  della  detenzione
domiciliare  e  del  lavoro  di  pubblica  utilita'  possono   essere
applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso  personalmente
o a mezzo di procuratore speciale.»; 
    b) all'articolo 72, al quarto comma,  dopo  le  parole:  «per  un
delitto non  colposo  commesso»  sono  inserite  le  seguenti:  «dopo
l'applicazione ovvero». 
                               Art. 6 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274,
al comma 1,  dopo  le  parole:  «dagli  articoli»  sono  inserite  le
seguenti: «408 e» e le parole: «e  125  del  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271» sono soppresse. 
                               Art. 7 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 59, al comma 1, le  parole:  «dall'articolo  405»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-bis»; 
    b) all'articolo  61,  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
«risultano insufficienti, contraddittori  o  comunque  non  idonei  a
sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «non  consentono  di  formulare   una   ragionevole
previsione di condanna dell'ente». 
                               Art. 8 
 
      Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 
 
  1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno  ad  oggetto  reati  ai
quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero  3-bis,  del
codice penale come modificato dal presente  decreto  legislativo,  il
termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3,  del
codice di procedura penale e' fissato in misura pari  al  termine  di
prescrizione previsto per i reati per cui si procede.». 
                               Art. 9 
 
                     Disposizioni transitorie in 
          materia di modifica del regime di procedibilita' 
 
  1. Per il delitto  di  cui  all'articolo  635  del  codice  penale,
commesso prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
quando il fatto e' commesso su cose  esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 85  del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre  2022,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,  n.
199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
                               Art. 10 
 
Disposizioni transitorie in materia  di  presentazione  dell'atto  di
  impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello 
 
  1. Sino al quindicesimo giorno successivo  alla  pubblicazione  dei
regolamenti di cui ai commi  1  e  3  dell'articolo  87  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al  diverso  termine
previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo,  il
procuratore generale presso  la  corte  di  appello  puo'  depositare
l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il  provvedimento
impugnato.  Il   personale   di   cancelleria   addetto   vi   appone
l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che  lo
presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione  della
ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi  ai  sensi
del comma 2. 
  2.  Dell'avvenuto  deposito  dell'impugnazione  e'  dato  immediato
avviso al giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  che
trasmette alla corte di  appello,  senza  ritardo,  il  provvedimento
impugnato e gli atti del procedimento. 
  3. L'atto di  impugnazione  e'  comunicato  al  pubblico  ministero
presso  il  giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  e
notificato,  senza  ritardo,  alle  parti  private   a   cura   della
cancelleria della corte di appello. 
                               Art. 11 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni  interessate,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente  decreto,
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 marzo 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio