Giu la prescrizione Nel reato di lesioni personali colpose riconducibili a responsabilità medica
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 14 marzo 2024 N. 10658
Massima
Nel reato di lesioni personali colpose riconducibili a responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 14 marzo 2024 N. 10658

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile per le ragioni che si andranno di seguito ad analizzare.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello indica, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, il giorno 14.12.2015 (data nella quale fu consegnata alla persona offesa la cartella clinica) come quello nel quale la persona offesa ebbe ad acquisire consapevolezza della riconducibilità del fatto lesivo alla imperizia dell'imputato e ciò in quanto solo allora la donna ebbe la possibilità di porre in relazione le lesioni patite con l'operato del professionista.

Ebbene, tale conclusione risulta assolutamente coerente con il consolidato principio per cui il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata (Sez. 4, n. 35424 del 11/11/2020, Di Mario, Rv. 280076; Conf. N. 17592 del 2010 Rv. 247096, N. 13938 del 2008 Rv. 239255 , N. 21527 del 2015 Rv. 263855).

Pertanto, come ritenuto dalla Corte di appello, la querela proposta in data 14.3.2016 risultava tempestiva.

2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

La mancata corrispondenza tra il contenuto delle pasticche somministrate e quanto riportato sul flacone è una circostanza meramente ipotizzata e priva di ogni riscontro probatorio; peraltro nel caso che ci occupa i farmaci somministrati alla C.C. erano direttamente preparati e confezionati dall'odierno imputato, risultando del tutto congetturale e peraltro priva di giustificazione logica l'ipotesi della mancata corrispondenza tra la composizione delle pasticche e quanto indicato sul contenitore.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Nel reato di lesioni personali colpose riconducibili a responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. (Sez. 4, n. 18347 del 29/04/2021).

Ebbene, nella specie tale momento può ricondursi all'acquisizione della cartella clinica avvenuta in data 14.12.2015 di talché la prescrizione, pari ad sette anni e sei mesi, risulta maturata in epoca successiva a quella della decisione qui impugnata.

4. Il quarto motivo è del pari inammissibile.

A prescindere dalla genericità, la censura si traduce nella critica alla valutazione della prova consistita nell'esame della persona offesa da parte del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Peraltro, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudizio di penale responsabilità nei riguardi dell'odierno imputato si é fondato sulle prove dichiarative ma ancor più sui dati oggettivi introdotti dalle consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2024.