Giu Dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 26 marzo 2024 N. 12362
Massima
Dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo. Tali misure e provvedimenti, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione. Dunque non bisogna confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 26 marzo 2024 N. 12362

1. Il ricorso è fondato e dev'essere, pertanto, accolto.

2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».

Presupposti essenziali dell'intervento giurisdizionale sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto.

È peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza intema e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv, 280532).

È a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398).

La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549).

3. È agevole constatare, con riferimento al caso di specie, che la normativa di ordinamento penitenziario (l'art. 8 della legge n. 354 del 1975, attuato dall'art. 8 del regolamento approvato con d.P.R. n. 230 del 2000) garantisce al recluso il diritto all'igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito appresta e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli.

La vigente circolare applicativa, riguardante l'organizzazione delle sezioni destinate ad ospitare i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti alla verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso.

La delimitazione ulteriore di questi ultimi, e l'eventuale loro limitazione, con esclusione di strumenti manuali da taglio, rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d'istituto, nell'esplicazione della discrezionalità amministrativa che ad esse compete nell'esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l'esigenza di assoluta uniformità di scelte e modelli.

L'inibizione all'uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza dì intuitiva comprensione, in tal modo non arbitrariamente perseguite (ancorché siano immaginabili, e siano realizzati in qualche altro istituto, alternativi protocolli, che possano assicurare equivalenti cautele), né il divieto frustra, sotto l'aspetto considerato, il diritto del detenuto al decoro e all'igiene personale, comunque assicurato, venendo ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso (in termini, conclusivamente, Sez. 1, n. 46704 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia in proc. Beneduce, non mass.; Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Ministero della Giustizia in proc. Presta, non mass.).

4. Venendo al caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, dopo aver dato atto del sopralluogo effettuato da personale del Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica - USL Umbria 2, il cui esito "rassicurante" circa le condizioni igienico-sanitarie del locale adibito a barberia è stato documentato in apposita relazione; avendo espressamente escluso, quindi, che, sotto il profilo igienico-sanitario - l'unico, nella specie, potenzialmente suscettibile di incidere su diritti soggettivi - esistessero preoccupazioni di sorta, si è, ciononostante, dedicato a impartire minuziose disposizioni di dettaglio (sugli arredi, gli strumenti da utilizzare e sulla individuazione e formazione dei soggetti da incaricare per il servizio di barberia), integralmente riportate in premessa, del tutto esulanti dall'ambito dei diritti soggettivi (in particolare, di quello alla salute), ma, al contrario, costituenti espressione di indebita ingerenza in ambito prettamente riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Tanto impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto interessato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2024.