Giu È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 29 marzo 2024 N. 13118
Massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 29 marzo 2024 N. 13118

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto ricordare che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione", il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.

Giova, altresì, evidenziare che tale norma non può trovare applicazione per quei procedimenti penali definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, giorno dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394).

Nel caso in esame, quindi, come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre l'applicazione retroattiva della nuova disciplina, considerato che la sentenza con la quale A.A. era stato condannato era divenuta irrevocabile solo in data 26 novembre 2022, prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Conclusione

Così deciso il 7 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2024.