Giu reati tributari e connessione teleologica (art. 12, lett. c), c.p.p.)
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 04 aprile 2024 N. 13667
Massima
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 04 aprile 2024 N. 13667

1. La richiesta, trattata cartolarmente ex art. 23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di richiesta di discussione orale, è inammissibile.

2. L'inammissibilità deriva dall'essere la richiesta di rinvio pregiudiziale fondata su un erroneo presupposto interpretativo, conseguente all'errore di diritto rilevato correttamente dalla difesa dell'imputata A.A.

3. Deve, anzitutto, premettersi che deve condividersi l'argomento prospettato dal giudice rimettente secondo cui sussiste tra tutti i reati contestati un nesso teleologico ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. per le ragioni evidenziate dal GUP nell'ordinanza, con conseguente necessità del radicamento della competenza per territorio dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte.

Merita, a tal proposito, di essere ricordato che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01), finalizzazione che il GUP - con valutazione non sindacabile in questa sede e nella presente fase incidentale - ritiene sussistente.

4. Parimenti corretta è poi l'affermazione secondo cui, al fine di individuare l'autorità competente a conoscere dei reati in esame, dovrà farsi applicazione della regola generale dettata dall'art. 16, cod. proc. pen., dovendosi quindi individuare il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso.

5. Non può, invece, convenirsi con il GUP nell'affermazione secondo cui il reato più grave sarebbe quello individuabile in quello individuato nel capo 15), essendo l'ultima fattura emessa nell'anno 2019 da parte della società AD Srls del 31.10.2019 (criterio, si badi, giuridicamente corretto: tra le tante: Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865 - 01), ossia pochissimi giorni dopo l'entrata in vigore della novella legislativa relativa alla pena edittale.

Come, infatti, correttamente rilevato dalla difesa dell'imputata A.A., il giudice rimettente erra in merito alla data di entrata in vigore dell'articolo del decreto - legge che ha inasprito le pene, atteso che il comma 1 lett. a) dell'art. 39 del decreto legge 26.10.2019 n. 124, che ha modificato le pene edittali dei reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/00, pubblicato in Gazzetta ufficiale in pari data, non è entrato in vigore il giorno successivo, come ritenuto dal Gup, ma il 25.12.2019, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 157/19.

Infatti, il comma 3 dell'art. 39 del decreto - legge prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del "presente decreto".

Non risultando nell'anno fiscale 2019 fatture emesse dalla A.D. S.r.I.s. dopo il 25 dicembre 2019, il reato di cui al capo 15 è stato commesso, essendosi perfezionato con l'emissione dell'ultima fattura del 31.10.2019, in epoca antecedente alla riforma del 2019, quando la pena massima era pari ad anni 6 di reclusione.

6. Venendo meno quindi il presupposto fattuale su cui il GUP ha articolato il proprio ragionamento (ossia l'individuazione del reato più grave in quello previsto dal capo 15), che non può qualificarsi come reato più grave tenuto conto che l'ultima fattura venne emessa antecedentemente all'entrata in vigore della novella del 2019 che ha inasprito la pena edittale per l'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), perdono di spessore argomentativo le ulteriori considerazioni svolte dal Gup nell'ordinanza di rimessione, sia con riferimento alla giurisprudenza, peraltro condivisa da questo Collegio, secondo cui in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, il "luogo in cui il reato è stato consumato", previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del "giudice del luogo di accertamento del reato", ex art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568 - 01), sia con riferimento alla rilevanza del contrasto giurisprudenziale rilevato tra i due orientamenti dianzi enunciati, posto che l'applicabilità del secondo di essi (quello, in particolare, sostenuto da Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 - 03), come reso palese dallo stesso ragionamento del GUP, presupporrebbe l'individuazione del giudice competente ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, dunque il giudice del luogo ove è stato commesso il reato più grave, in quello dove sarebbe stato commesso il primo fra i più gravi reati contestati, ossia quello di cui al capo 15), individuazione frutto, come visto, dell'erroneo presupposto interpretativo da cui muove il Gup laddove ha indicato come data di entrata in vigore della novella del 2019 il 27.10.2019 e non invece, come più correttamente si è evidenziato, il 25.12.2019, giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n.301 del 24 dicembre 2019).

7. S'impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione della competenza per territorio alla luce di quanto sopra specificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art.24 - bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Rovigo e dispone la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare presso tale Tribunale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni previste dall'art. 24 - bis, comma 4, cod. proc. pen.

Conclusione

Così deciso, il 16 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2024.